Comune di Val Liona

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p) Informazioni per ritardato od omesso pagamento

Ravvedimento operoso:
 
Gli errori, le omissioni e i versamenti parziali possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento con l’istituto del ravvedimento operoso; le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.
 
 
Il contribuente che abbia quindi omesso, totalmente o parzialmente, il pagamento della tassa comunale entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, può effettuare il ravvedimento operoso, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente o i soggetti solidalmente obbligati abbia avuto formale conoscenza (questionari, richieste di chiarimenti o accertamenti già notificati).
 
Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell’imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull’imposta (*), maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull’imposta versata in ritardo.
 
Per il pagamento del ravvedimento occorre utilizzare il modello F24, previsto per i versamenti ordinari, versando le sanzioni e gli interessi unitamente all'imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella “ravv”.
 
Ravvedimento per omesso versamento:
- nel caso di versamento effettuato entro il 15° giorno successivo alla scadenza si applica la sanzione in misura pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- nel caso di versamento effettuato tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,5% dell’imposta omessa oltre agli interessi legali;
- nel caso di versamento effettuato tra il 31° ed il 90° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 1,67% dell’imposta omessa oltre agli interessi legali;
- nel caso di versamento effettuato tra il 91° giorno successivo alla scadenza e il termine per la presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la violazione si applica la sanzione del 3,75% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali;
- nel caso di versamento effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione si applica la sanzione del 4,29% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali;
- nel caso di versamento oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione si applica la sanzione del 5% dell'imposta omessa oltre agli interessi legali.
 
(*) Saggio degli interessi legali:
dal 01/01/2023: 5,00%
dal 01/01/2022 al 31/12/2022: 1,25%
dal 01/01/2021 al 31/12/2021: 0,01%
dal 01/01/2020 al 31/12/2020: 0,05%
dal 01/01/2019 al 31/12/2019: 0,8%
dal 01/01/2018 al 31/12/2018: 0,3%
 
 
Accertamento per omesso/parziale versamento:
 
in caso di ritardato od omesso pagamento Tari, il Comune di Val Liona, ai sensi del vigente regolamento Tari, provvede a notificare al contribuente, via pec, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o atto giudiziario, avviso di accertamento con irrogazione di sanzione e interessi nonché spese di notifica.
 
Relativamente alle sanzioni:
 
• in caso di omesso o insufficiente pagamento si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero della differenza dell'imposta dovuta.
 
• in caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica la sanzione del 100%;
 
• in caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica la sanzione del 50%.
 
Relativamente agli interessi:
sono calcolati giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla scadenza legale applicando i tassi di interesse legali
dal 01/01/2023: 5,00%
dal 01/01/2022 al 31/12/2022: 1,25%
dal 01/01/2021 al 31/12/2021: 0,01%
dal 01/01/2020 al 31/12/2020: 0,05%
dal 01/01/2019 al 31/12/2019: 0,8%
dal 01/01/2018 al 31/12/2018: 0,3%
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